Non essere impreparato!
Il 25 settembre 2019 entra in vigore la BANCA DATI FGAS*....Chiedi un preventivo gratuito per la registrazione del tuo impianto nella BANCA DATI FGAS!
Regolamento (CE) n. 517/2014
Spett.le cliente
Il decreto del presidente della Repubblica n.146/2018 istituisce presso il ministero dell'ambiente la Banca dati Gas Fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati.
L articolo 16 del medesimo provvedimento stabilisce che al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri previsti dal regolamento dell'unione europea n.517/2014, le vendite di gas fluorurati e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature sono comunicate, per via telematica, alla banca dati gestita dalla Camera di commercio competente.
A questo scopo a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè dal 25 settembre 2019) provvederemo a comunicare per via telematica alla banca dati le informazioni relative agli interventi di installazione, manutenzione, assistenza, recupero, riparazione, smantellamento e controllo delle perdite svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione.
Le comunicazioni andranno effettuate alla banca dati telematicamente entro 30giorni
- dall'installazione delle apparecchiature
- dal primo intervento di controllo delle perdite/manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate
- dallo smantellamento delle apparecchiature
Relativamente agli interventi svolti a partire dal 25 settembre 2019.
Vanno comunicati gli interventi svolti su tutte le apparecchiature, a prescindere dal contenuto di FGAS.
L'OPERATORE (colui il quale ha potere economico sull'impianto) CHE NON RISPETTA TALI PRESCRIZIONI E' SOGGETTO A SANZIONE - Alleghiamo il file riepilogativo delle Sanzioni previste in vigore dal 17.01.2020
Il Ministero ha chiarito che la soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite. PERTANTO TUTTI GLI IMPIANTI CONTENENTI GAS REFRIGERANTE RIENTRANO NELLA NORMATIVA
Al fine di ottemperare a tali obblighi la nostra azienda certificata FGAS IT253055 si occuperà di aggiornare Vs documentazione al fine di non ricadere in sanzione.
Ci occuperemo con un contributo annuale della
- CONSEGNA Registro dell’apparecchiatura Impianto di refrigerazione e/o condizionamento Regolamento (CE) n. 517/2014. DLGS
- ETICHETTATURA Impianto
- REGISTRAZIONE Impianto in Banca dati FGAS
- REGISTRAZIONE in Banca dati FGAS Cariche di refrigerante , se previste (costo manodopera, ricambi e refrigeranti interventi esclusi)
- REGISTRAZIONE e MONITORAGGIO in Banca dati FGAS Ricerca perdite a seguito di carica, se previste (costo manodopera, ricambi e refrigeranti interventi esclusi)
- VALIDITA’ 12 MESI